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Importante convegno sul Diritto dell’Informazione a Palazzo Soragna a Parma

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di Isabella Grassi

Si è tenuto l’11 maggio un dibattito sul tema: “Il diritto dell’informazione, indicizzazione e permanenza dei contenuti in rete: un delicato equilibrio tra diritto all’oblio e memoria storica”. Relatori erano il prof. Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di  Milano, il dott. Alfonso D’Avino Procuratore Capo di Parma, l’avv. Michele Cammarata Vice Presidente Camera Penale di Parma.

Dopo i saluti istituzionali dell’avv. Simona Cocconcelli, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma, ha preso la parola il prof Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, che prendendo spunto dalla introduzione dell’avvocato Cocconcelli ha illustrato il concetto di diritto all’oblio e come questo si contemperi con il diritto di cronaca. “L’oblio è una illusione” (sembra quasi l’inizio di una canzone…), afferma lo studioso, sia perché la cancellazione non è mai totale perché qualche contenuto scappa sempre, sia perché ciò che viene scritto può essere “catturato” prima della sua cancellazione. Può succedere che anche il semplice post inserito su un social da un qualunque utente, anche senza pensare ad un vero e proprio articolo di giornale, per quanto successivamente cancellato possa aver già proiettato nel futuro i suoi effetti. Si pensi anche ad un semplice screenshot o alla stampa cartacea.

E’ molto superficiale pensare che chiunque possa in maniera sartoriale rifarsi la propria identità digitale, così come si rifà la camicia. Considerato poi, afferma sempre Razzante, che il diritto di cronaca è sacro, proprio per tale ragione non è pensabile che un avvocato si presti a chiedere ad una redazione la cancellazione di link perché nei confronti di un suo assistito c’è un processo in corso. Il diritto all’oblio potrebbe semmai essere chiesto solo a distanza di anni se per la persona per il quale si chiede si dimostra che con percorsi rieducativi ha cambiato regime. Ciò che quindi si deve dimostrare è il reale cambio di rotta. Nel contempo il diritto di cronaca sancisce chiaramente il diritto che cittadini hanno di sapere, non si può pensare ad una vera e propria censura, così come non possiamo neppure attuare una gogna mediatica. Pe comprendere se ci sia un limite al diritto di informazione e quale sia, va considerato come appare senz’altro corretto informare di una notizia del passato, se questa ha un collegamento attuale con quella del presente, altro è invece considerare prevalente il diritto all’oblio nei termini di una corretta indicizzazione delle notizie secondo la loro rilevanza attuale, ciò quando non vi sia un collegamento con ciò che riguarda il presente.

Quello che il prof. Razzante si è preoccupato di illustrare ai presenti è come occorra attuare un bilanciamento tra i diritti, e come ciò possa essere realizzato solo caso per caso facendo una valutazione ponderata decidendo quindi se occorra intervenire e deindicizzare. Se infatti è vero che le notizie vanno lasciate nell’archivio dei giornali che devono conservarne il contenuto come memoria statica, l’intervento per garantire il diritto all’oblio è quello che porta a deindicizzare dai motori generalisti. Tale soluzione è infatti quella che porta ad evitare una ricerca falsata da parte dell’utenza.

Interessante è stato l’intervento del Dott. D’Avino Alfonso, Procuratore Capo di Parma il cui incipit è stato quello di ricordare come “Il diritto all’oblio non deve trasformarsi nel diritto dei potenti di cancellare il proprio passato storico”; sostiene il magistrato come occorra attuare la ricerca di un necessario equilibrio del singolo a non vedersi bollato permanentemente per qualcosa che ha fatto nel passato e la memoria storica di cui le redazioni sono custodi. Occorre fare un raffronto in quanto l’offesa può avvenire in due modi, vi può essere infatti una lesione dinamica che è quella tipica della notizia online alla quale si affianca il permanere della notizia nel tempo e che per tale ragione diviene lesione statica. Se pensiamo alla notizia contenuta in un articolo di giornale, e non al mero post sui social possiamo considerare due contenitori temporali: per la notizia cartacea l’emeroteca, per quella digitale il web e le diversità che hanno. Se in emeroteca le notizie rimangono e non è possibile attuare una radiazione delle stesse, nel Web vi è dinamismo. Un’altra differenza è quella legata alla modalità di fruizione ed acquisizione, se infatti in emeroteca la ricerca è mirata, nel web viene compiuta buio e per tale ragione può essere considerato sconvolgente il risultato così ottenuto.

La carta stampata presenta pochi problemi che invece si delineano diversamente nel web.

Il primo è quello che porta a capire se la notizia che si sta leggendo sia vera o falsa, anche nel caso di notizia vera al momento dell’uscita (Tizio è stato arrestato), vi può essere la necessità di aggiornare la notizia (Tizio è stato assolto). Il dato statico anche se non può essere cancellato può necessitare di aggiornamento. Nel web la notizia si divulga diversamente, quando infatti raggiunge il mondo digitale viene rapidamente diffusa e vi può essere l’effetto di ridondanza e di permanenza della notizia, per una durata superiore a quella che ha sulla carta stampata. Si assiste, anche se i relatori non lo hanno detto, al fenomeno delle ecochamber. Il web poi presuppone un accesso diverso da parte dell’utente, potendosi distinguere due elementi, uno di accessibilità “orizzontale” per tutti e l’altro di accessibilità “verticale” in senso temporale.

La Cassazione sull’orlo della carta stampata ha stabilito che la tutela della privacy va controbilanciata con il diritto alla cronaca soprattutto nel caso di personaggio pubblico.

Ciò che rileva è il ruolo della persona e il decorso del tempo. Se infatti ci stiamo occupando di un “vip” il diritto all’oblio per lui sarà meno tutelante in quanto il personaggio pubblico fa della notorietà un volano per essere conosciuto quindi per una sorta di contrappasso di danteschiana memoria si può applicare il brocardo latino “usi commoda ibi incommoda”. Diverso appare invece il discorso quando il diritto all’oblio si occupa di un cittadino comune per il qual caso occorre domandarsi se sia o meno giusto che permanga oggetto di cronaca in base alla notizia che lo riguarda. Ciò che in realtà costituisce il quid del problema non è la notizia in sé ma il permanere della stessa nel tempo. Ecco quindi che appare necessario considerare il secondo aspetto, quello appunto legato al decorso del tempo che non dà di per sé diritto all’oblio, ma va necessariamente valutato in base alla notizia in sé. Se ci sono casi, afferma il magistrato, in cui il cittadino comune è riuscito ad ottenere la cancellazione del proprio nome è altrettanto vero che non possono essere cancellate intere notizie.

Da un punto di vista giurisdizionale abbiamo tre diversi organismi che se ne occupano: il Garante della Privacy, la Giurisdizione Nazionale e la Corte di Giustizia Europea e la soluzione trovata per garantire il diritto all’oblio nel web è stata quella di deindicizzare, intervenendo sui motori di ricerca generalisti, ragion per cui se si cerca  il nominativo della persona la notizia non compare, ma se si conosce la notizia cercando direttamente alla fonte un utente medio sarà sempre in grado di trovarla. In pratica con la deindicizzazione si rende il web accessibile come l’emeroteca, dove le notizie ci sono tutte ma per trovarle bisogna saper fare una ricerca mirata. Oltre a tale strumento, un altro che riguarda sia il web che la carta stampata consiste nel caso in cui la notizia pur vera al momento della sua diffusione sia mutata, e consiste nel contemperare ad un obbligo di aggiornamento che porta ad ottenere che la testata pubblichi ad esempio la sentenza di assoluzione e questo in applicazione del diritto dell’interessato a mantenere una costante veridicità. Se era vero l’arresto, è altrettanto vero l’esito del processo e quindi l’assoluzione se c’è stata.

Nei successivi interventi sia l’avv. Michele Cammarata, Vicepresidente della Camera Penale di Parma che lo stesso prof. Razzante hanno espresso il concetto che non esiste un diritto di far cancellare quello che si vuole, siano essi interi articoli o il passato scomodo che porta come già espresso ad una azione sui motori generalisti. Interessante prolusione sull’ art 27 C che sancisce il diritto alla riabilitazione del cittadino in parallelismo con il diritto all’oblìo del comune cittadino, in particolare il prof Razzante ha fatto presente come partendo dall’art 27 C il Consigli Nazionale Dei Giornalisti nel 2013 inserì il diritto all’oblìo nella Carta di Milano, concetto ora inserito nell’art 3 del codice deontologico dei giornalisti, e non fu una decisione agevole dovendo contemperare il diritto di cronaca.

Non può non essere concordi nel affermare che se riconosciamo il diritto alla riabilitazione del reo che ha scontato e ha svoltato, allora è altrettanto giusto che si eviti il richiamo al reato commesso che non abbia alcuna rilevanza con la vita attuale del cittadino. Deve infatti dirsi un No deciso alla gogna mediatica perpetua, e deve diffondersi il concetto in base al quale i media e i giornalisti che ne producono i contenuti debbono astenersi dal compiere ricerche che non abbiano una attinenza stretta con notizie attuali. Occorre dare una chance e permettere appunto la riabilitazione di colui che ha scontato la pena e conduce una vita onesta. Per chi volesse approfondire l’argomento il prof. Razzante ha realizzato per Wolters Kluwer il “Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione”.

 

(11 maggio 2022)

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